Prima di chiedersi cosa fare per essere conformi all’AI Act, bisogna rispondere a una domanda più semplice: che tipo di sistema di intelligenza artificiale sto usando o sviluppando? È da qui che dipende ogni obbligo successivo, perché, come abbiamo visto nel primo articolo di questa serie, l’AI Act non tratta l’IA come un blocco unico, ma la classifica in quattro categorie di rischio.
Le quattro categorie previste dal regolamento
Rischio inaccettabile, vietato
Sono pratiche vietate perché incompatibili con i valori fondamentali dell’UE e applicabili dal 2 febbraio 2025: social scoring pubblico, manipolazione subliminale o sfruttamento di vulnerabilità, categorizzazione biometrica basata su dati sensibili, scraping facciale non mirato per creare database di riconoscimento. Alcuni divieti, come il riconoscimento delle emozioni sul lavoro e nelle scuole, prevedono eccezioni limitate legate a motivi medici o di sicurezza.
Rischio alto
Sono i sistemi usati in ambiti che incidono direttamente su diritti e opportunità delle persone: selezione e valutazione del personale, scoring creditizio, accesso a servizi pubblici essenziali, istruzione e formazione professionale, infrastrutture critiche, amministrazione della giustizia, migrazione e controllo delle frontiere. Per questi sistemi il regolamento prevede gli obblighi più stringenti: gestione del rischio, qualità dei dati, documentazione tecnica, supervisione umana e registrazione in un database pubblico europeo. Li approfondiamo nel prossimo articolo di questa serie.
Rischio limitato
Riguarda sistemi come chatbot, assistenti virtuali o strumenti che generano contenuti sintetici (testo, immagini, audio, video). L’obbligo principale non è di gestione del rischio, ma di trasparenza: l’utente deve sapere che sta interagendo con un sistema di IA o che il contenuto che sta vedendo è generato artificialmente. Questi obblighi diventano pienamente applicabili dal 2 agosto 2026 e li trattiamo nel dettaglio nell’articolo dedicato alla trasparenza.
Rischio minimo o nullo
È la categoria più ampia in termini numerici: videogiochi abilitati dall’IA, filtri antispam, sistemi di raccomandazione a basso impatto. L’AI Act non introduce obblighi specifici per questi sistemi (vedi la sintesi ufficiale EUR-Lex sulle quattro categorie), anche se restano valide le regole generali su privacy e sicurezza previste da altre normative.
Come classificare correttamente un sistema in azienda
Nella pratica, la classificazione non è mai un esercizio teorico astratto: dipende dal caso d’uso concreto, non dalla tecnologia in sé. Un assistente AI che recupera documenti interni e un agente che incide su decisioni di selezione del personale possono essere costruiti sulla stessa piattaforma (per esempio Microsoft Copilot), ma ricadere in categorie di rischio completamente diverse.
Un percorso di classificazione solido, in sintesi, richiede di rispondere in ordine a tre domande:
- Che ruolo ha la mia azienda rispetto a questo sistema: provider, deployer, importatore o distributore?
- In quale ambito d’uso opera il sistema: rientra in una delle categorie dell’Allegato III (alto rischio) o genera contenuti/interagisce con utenti (rischio limitato)?
- Il sistema è un modello GPAI (per finalità generale) su cui si innestano applicazioni verticali con profili di rischio distinti?
Una nota importante sui modelli GPAI (General Purpose AI, come i grandi modelli linguistici): non hanno una classificazione di rischio fissa come le altre categorie, ma obblighi propri di trasparenza e gestione dei rischi sistemici. Un modello si presume a impatto elevato e quindi a rischio sistemico quando la quantità cumulativa di calcolo usata per addestrarlo supera 10^25 operazioni in virgola mobile (FLOP); la Commissione può comunque designare un modello come a rischio sistemico anche sotto questa soglia, in base a criteri come il numero di utenti registrati nell’UE. La soglia di calcolo resta quindi una presunzione forte, non l’unico elemento rilevante.
L’eccezione: non sempre l’Allegato III significa alto rischio
Un aspetto che genera spesso confusione: un sistema elencato nell’Allegato III non è automaticamente ad alto rischio. L’art. 6, paragrafo 3, del regolamento prevede un’eccezione quando il sistema non comporta un rischio significativo per salute, sicurezza o diritti fondamentali, ad esempio se si limita a svolgere un compito procedurale ristretto, migliora il risultato di un’attività umana già completata, individua schemi decisionali senza sostituire la valutazione umana, oppure svolge un compito preparatorio. In questi casi il fornitore deve comunque documentare la propria valutazione, che resta a disposizione delle autorità di controllo: non è un’esenzione automatica, ma una possibilità da dimostrare.
Perché questo passaggio non va delegato solo al legale
La classificazione del rischio richiede una lettura tecnica del sistema (dati trattati, logica decisionale, grado di automazione) incrociata con una lettura normativa. È un lavoro che coinvolge IT, compliance e i responsabili di processo che useranno concretamente lo strumento, esattamente il tipo di presidio condiviso su cui, come Innovio, costruiamo i nostri percorsi di adeguamento.
Sapere in che categoria ricade un sistema è ciò che permette di decidere consapevolmente, non di subire una scadenza.
Le risposte che cerchi: FAQ sulla classificazione del rischio AI
Quattro: rischio inaccettabile (vietato), alto, limitato e minimo o nullo. Ogni categoria comporta obblighi diversi, dal divieto assoluto fino alla nessuna regola specifica.
Chi decide la classificazione del rischio di un sistema di IA?
È l’azienda stessa, come provider o deployer, a doverla determinare in base al caso d’uso concreto (non alla tecnologia in astratto), seguendo i criteri dell’AI Act e in particolare l’Allegato III per l’alto rischio.
Un sistema può cambiare categoria di rischio nel tempo?
Sì, se cambia il suo ambito d’uso. Lo stesso strumento (per esempio un assistente IA) può passare da rischio limitato ad alto rischio se viene applicato a un nuovo processo, come la selezione del personale.
I modelli GPAI hanno una categoria di rischio fissa?
No. I modelli di IA per finalità generale non rientrano nelle quattro categorie classiche, ma hanno obblighi propri di trasparenza e gestione dei rischi sistemici, più stringenti se il modello è ad alto impatto sistemico.









